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Unione Civile tra persone dello stesso sesso

Servizio Attivo
La legge 20 maggio 2016 n. 76, entrata in vigore il 5 giugno 2016 e intitolata "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze", ha istituito l’unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale.


A chi è rivolto

L’unione civile può essere richiesta da persone dello stesso sesso maggiorenni, sia italiane che straniere, capaci di agire.

Descrizione

La legge 20 maggio 2016 n. 76, entrata in vigore il 5 giugno 2016 e intitolata "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze", ha istituito l’unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale.

Come fare

Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni. L’ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell’archivio dello stato civile. Altra modalità di costituzione dell’unione civile riguarda quei casi in cui in seguito ad una rettificazione di sesso, i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili.

Regime patrimoniale
Al momento della costituzione dell’unione civile le parti avranno la possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni; in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, il regime patrimoniale sarà costituito dalla comunione dei beni. Successivamente alla costituzione dell’unione, le parti potranno pervenire alla modifica delle convenzioni e saranno a loro applicate le norme in materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali.

Il cognome
Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile. La scelta del cognome comune non comporta una modifica a livello anagrafico, e non implica che i figli minorenni degli uniti civilmente debbano cambiare il proprio cognome.

Diritti e doveri
Con la costituzione dell’unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco, all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.

Diritto agli alimenti
All’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile relative agli obblighi alimentari.

Diritti successori
Il comma 21 estende alle parti dell’unione civile parte della disciplina sulle successioni riguardante la famiglia contenuta nel libro secondo del codice civile.

In caso di decesso
In caso di decesso di una delle parti dell'unione civile prestatore di lavoro andranno corrisposte al partner sia l'indennità dovuta dal datore di lavoro (ex art. 2118 c.c.) che quella relativa al trattamento di fine rapporto (ex art. 2120 c.c.).

Cause impeditive della costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso:
- la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
- l'interdizione, di una delle parti, per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finchè la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato;
- la sussistenza tra le parti dei rapporti ex art. 87, 1° comma, del Codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo art. 87;
- la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.

Le parti interessate si presentano di fronte all’ufficiale di stato civile del Comune prescelto, per chiedere di rendere la dichiarazione costitutiva dell’unione civile; nella richiesta ciascuna parte deve dichiarare: il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita; la cittadinanza; il luogo di residenza; l’insussistenza delle cause ostative alla costituzione dell’unione di cui all’articolo 1, comma 4, della legge.
L’ufficiale dello stato civile, dopo la manifestazione di volontà delle parti di unirsi civilmente, redigerà un apposito verbale e inviterà le parti a comparire una seconda volta dinnanzi a sé, per la costituzione vera e propria dell’unione civile.
Entro 30 (trenta) giorni dalla redazione del verbale, l'ufficiale di stato civile deve effettuare le verifiche previste.
Da tale data, o anche da una data antecedente, se le verifiche sono state completate prima dei 30 giorni, le parti possono presentarsi di fronte all’ufficiale dello stato civile, alla presenza dei testimoni, per costituire l’unione, che deve avvenire entro i 180 (centoottanta) giorni successivi.

Cosa serve

Nulla osta per i cittadini stranieri.
Nel caso di cittadini stranieri, devono presentare il nulla osta all’unione civile rilasciato dall'autorità straniera competente (consolato straniero in Italia). Il nulla osta dovrà fare esplicito riferimento all’Unione o Matrimonio tra persone dello stesso sesso. L’eventuale impedimento alla costituzione di un’unione tra persone dello stesso sesso attestato dall’autorità straniera non è causa di impedimento alla costituzione dell’Unione civile.

Cosa si ottiene

La costituzione di una unione civile.

Tempi e scadenze

Dalla data di redazione del processo verbale l'ufficio di stato civile ha 30 giorni di tempo per effettuare le verifiche. Trascorsi i 30 giorni, la costituzione dell'unione civile deve essere fatta entro 180 giorni.

Quanto costa

I costi sono quelli previsti dalla Deliberazione della Giunta Comunale N. 99 del 08/11/2016 del Comune di Bibiana

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio

Occorre rivolgersi all’Ufficio Stato Civile
telefono 012155723 interno 1 
oppure via mail anagrafe@comune.bibiana.to.it

Riferimenti Normativi

- Legge 20 maggio 2016 n. 76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" - DPCM n. 144 del 23 luglio 2016 - Circolare n. 15 del 28 luglio 2016 del Ministero dell’Interno - D.Lgs n.5 e n.7 del 19/01/2017

Condizioni di servizio

Rivolgersi all'Ufficio competente.

Documenti allegati

Contatti

Argomenti:Pagina aggiornata il 05/04/2024


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